Non fosse stato per il COVID-19, non vi è dubbio che l’introduzione dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti sia stato per molti l’argomento preferito delle riunioni. Molti insistono che sia una rivoluzione epocale e che un aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia urgente e indispensabile e che, infine, la gestione del rischio – reato di natura tributaria sia un processo complesso e articolato e non si pensi di cavarsela con quattro principi di comportamento, insomma.
Andiamo con ordine.
In primo luogo, è facile ammettere che l’assenza dei reati tributari – per loro essenza e natura, essi sono inerentemente e intimamente correlati allo stesso fatto di fare impresa – nell’elenco dei reati presupposto fosse un’anomalia che era necessario sanare.
Che si tratti invece di rivoluzione epocale, è tutto da vedere.
“I reati tributari ora rilevanti quale presupposto della responsabilità amministrativa di impresa sono in verità rimasti pressoché immutati dal 2000”.
Prendiamo un esempio solo, quello relativo alla Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Introdotto nell’aprile del 2000, il testo del reato è rimasto immutato fino a settembre 2011, quando viene abrogata l’attenuante applicabile altrimenti nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore a circa 150 mila euro; nell’ottobre 2015 si elimina il riferimento annuale alle dichiarazioni; proprio recentemente, con l’introduzione dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto, si inasprisce la pena principale, che passa da un anno e sei mesi a sei anni e che viene elevata da quattro a otto anni e viene introdotta nuovamente l’attenuante nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100 mila euro – quindi un valore minore rispetto all’originale abrogato nel 2011 – con una pena da un anno e sei mesi a sei anni – contro una pena originaria che andava da sei mesi a due anni, quindi nel complesso con una circostanza attenuante applicabile per importi più “contenuti” rispetto alla precedente soglia ma il cui trattamento sanzionatorio risulta complessivamente più favorevole del periodo in cui tale attenuante era stata abrogata.
Si vuole sottolineare che i reati tributari erano rilevanti per qualsiasi attività di impresa prima come lo sono oggi; l’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa di impresa solo aggiunge una responsabilità, tra l’altro innanzi tutto pecuniaria, cui si aggiungono le sanzioni interdittive, di cui quella certamente di interesse a tutte le aziende è quella relativa al divieto di pubblicizzare beni o servizi, con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Questa responsabilità, specie quella pecuniaria, colpisce comunque il patrimonio dell’impresa, tanto quanto colpisce il patrimonio l’inevitabile corredo di sanzioni amministrative indirizzate all’impresa nel ben più diffuso caso di violazione delle norme tributarie, senza che tale violazione rappresenti reato.
Infine, che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vada aggiornato siamo tutti d’accordo; l’adozione del Modello è un atto di auto-normazione, del tutto volontario; ma nel momento in cui si è deciso di seguire questa strada, gli amministratori non esprimono alcuna diligenza se decidessero arbitrariamente quali siano gli aggiornamenti necessari e quali invece gli aggiornamenti che possono essere ignorati o posticipati.
Viceversa, che l’aggiornamento del Modello costringa per forza ad adottare un Tax Compliance Framework, in altri termini un sistema di controllo interno di secondo livello dedicato alla gestione del rischio fiscale sta solo nella testa dei consulenti che già si leccano le dita al solo pensiero di partecipare all’implementazione di tale sistema e nel Rapporto Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022” prodotto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale [http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/comitato_rapporto.pdf, paragrafo relativo agli interventi di urgenza in materia di Imprese e Lavoro, motore dell’economia].
Non fraintendiamo ciò che stiamo dicendo. Sarebbe assolutamente fantastico se si potesse davvero attuare un sistema di controllo interno di secondo livello dedicato alla gestione del rischio fiscale; pensiamo che prima però – sempre per rimanere in tema di responsabilità amministrativa delle società – sarebbe meglio incentivare i sistemi di controllo interno di secondo livello dedicati alla salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro e alla gestione dei rischi ambientali, perché la vita delle persone e la salubrità dell’ambiente in cui viviamo sono obiettivi ben più nobili; non ci risulta, tuttavia, che rispettivamente negli ultimi dodici anni [art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro] e cinque anni [art. 25- undecies Reati ambientali] si sia mai parlato così tanto di sistemi dedicati alla gestione del rischio.