RESPONSABILITÀ 231
MONTE DEI PASCHI DI SIENA: CONDANNATA PER FALSO IN BILANCIO E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.
Il 7 aprile scorso sono state depositate le oltre 300 pagine di motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano (Sezione II Penale, n. 10748), nella vicenda “Banca Monte dei Paschi di Siena derivati” (operazioni Alexandria e Santorini).
Tralasciando le fattispecie di reato (false comunicazioni sociali di cui all’art. 2622 c.c. e manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF) contestate agli imputati (persone fisiche), all’ente venivano contestati due reati ex D.lgs. 231/2001 (gli artt. 25-ter e 25-sexies).
La sentenza è senza ombra di dubbio un ulteriore tassello della giurisprudenza, sempre più fitta, che conferma il rilievo dell’effettività del Modello di organizzazione gestione e controllo 231 e del ruolo attivo, talvolta preso sotto gamba, dell’Organismo di Vigilanza.
Per quanto riguarda il Modello 231, il Collegio ha accertato come alcuni degli illeciti contestati fossero stati commessi prima ancora che intervenisse una robusta revisione del Modello stesso.
L’aggiornamento del Modello 231 aveva previsto: l’implementazione della cd. Parte Generale (con integrazione dei flussi informativi verso l’OdV e la revisione del sistema disciplinare); l’introduzione di una parte speciale del modello, comprendente la previsione di specifiche procedure di controllo (i cd protocolli 231), finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto; l’aggiornamento del Codice Etico. Il Tribunale ha affermato che fino al momento della revisione del Modello 231 “la Banca è risultata sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso“; ed inoltre, i regolamenti interni non erano idonei a sanare quel vulnus derivante dalla mancata adozione di specifici protocolli 231, in particolare “in merito alla mappatura delle aree di rischio, alla predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, agli indispensabili flussi informativi verso l’OdV nonché al sistema disciplinare“.
Per quanto concerne, il tema dell’OdV, il Tribunale ha osservato come “l’Organismo di Vigilanza – pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni dell’istituto …ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, reiterati in maniera indisturbata), nonostante la rilevanza del tema contabile”, già colto nelle precedenti ispezioni di Banca d’Italia. Inoltre, dalla sentenza si legge che “l’organismo di vigilanza ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto… che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato”… Così, purtroppo, non è stato e non resta che rilevare l’omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell’organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 231/01“.
Ancora, i giudici pur riconoscendo la responsabilità dell’Ente, hanno rappresentato che il Modello 231 è stato “violato nella generalizzata e diffusa indifferenza“, ritenendo, quindi, applicabile esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 800.000,00 non essendovi “i presupposti di fatto della confisca, non ravvisandosi alcun vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dai reati presupposto“.
In conclusione, a 20 dalla pubblicazione del D.Lgs 231 e dagli innumerevoli modelli di organizzazione e gestione e controllo valutati e/o implementati in questi anni, ancora oggi gli aspetti che intendo evidenziare ai nostri clienti, ai fini dell’esonero di responsabilità dell’Ente, sono:
– l’importanza di una adeguata e sostanziale mappatura dei rischi, sulla base dei processi dell’organizzazione;
– la definizione ed applicazione di protocolli- procedure di prevenzione dei reati, affinché il Modello 231 possa avere adeguata efficacia;
– la concreta indipendenza dell’Organismo di vigilanza 231 per esercitare il suo ruolo, con sostanziali autonomi poteri di controllo, nonché un’attività realmente operativa e contestualizzata all’interno dell’organizzazione.
Infine, mi vengono in mente le sagge e sempre valide parole del mio collega Vittorio, che cerco di parafrasare: il Modello 231 non va imposto con terrorismo psicologico, parlando delle sanzioni pecuniarie e amministrative. Il D.Lgs 231 può essere un grimaldello per il miglioramento delle società/ enti. Proprio per questi motivi, invitiamo sempre a riflettere sull’opportunità di avviare un percorso di maturità organizzativa, in termini di governo societario.
Francesco Attisano